Gli ultimi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’aliquota IVA da inserire in fattura per l’eliminazione delle barriere architettoniche

A seguito degli ultimi interventi in merito alla rimozione delle barriere architettoniche, l’Agenzia delle Entrate spiega se sia corretto, da parte dell’impresa incaricata ad effettuare i lavori, applicare l’aliquota IVA ridotta del 4% oppure se, per tali interventi, sia necessario fatturare con l’aliquota IVA del 10%.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in base alla Tabella A, Parte II, punto 41-ter del Dpr n. 633/1972 per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” si applica l’aliquota IVA del 4%.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che a prescindere dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie di chi commissiona questa tipologia di interventi, è necessario che le opere siano realizzate in base a un contratto di appalto e rispettino le caratteristiche tecniche previste dalle normative di riferimento (Dpr n. 503/1996 e DM n. 236/1989).

Per quanto concerne le fatture, l’Agenzia ha infine chiarito che nel caso in cui sia stato stipulato un unico contratto che prevede sia interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche e sia altri tipi di interventi, per il riconoscimento dell’aliquota agevolata è necessario che i corrispettivi relativi agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano indicati nel contratto, o almeno in fattura, in modo distinto, poiché qualora mancasse questa distinzione, tutto il corrispettivo dovrà essere assoggettato all’aliquota IVA più elevata prevista per le singole prestazioni.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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