
Premessa
ASD e SSD sono annualmente obbligate a presentare le Certificazioni Uniche relative ai compensi erogati lo scorso anno a lavoratori autonomi e personale sportivo, a prescindere dalla presenza o meno di ritenute applicate a tali somme.
L’obbligo riguarda, quindi, sia i redditi che i compensi sportivi, anche se inferiori alla soglia di esenzione dei 10.000 euro. In quest’ultimo caso, la scadenza per l’invio telematico è fissata al 31 ottobre, non essendo redditi che figureranno in dichiarazione precompilata, fermo restando la consegna al personale entro il 16 marzo.
Inoltre, se i compensi vengono corrisposti entro il limite di 10.000 euro non vi è alcun obbligo di presentare il modello 770, che diventa invece obbligatorio oltre questa soglia per comunicare le ritenute operate.
Quali compensi includere?
Oltre ai redditi per lavoratori dipendenti ed autonomi, per le Associazioni e Società Sportive i dati da comunicare mediante Certificazione Unica sono i cosiddetti redditi diversi come da art. 67, c) 1, lett. m) del TUIR, ovvero:
- Indennità di trasferta
- Rimborsi forfetari di spesa
- Premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in riferimento alle collaborazioni amministrativo-gestionali
A partire dal prossimo anno, salvo ulteriori rinvii della riforma dello sport, tipologia e modalità di comunicazione varieranno in base alle nuove disposizioni che verranno certamente chiarite nei prossimi mesi.
La consegna al percipiente
Non c’è obbligo specifico per le modalità ed i formati di consegna, purchè questa si compia entro e non oltre il 16 marzo. In sostanza potrà essere consegnata sia in formato cartaceo che, per chi sia provvisto di accessi alla rete internet, in formato elettronico. Infatti le istruzioni recano le seguenti disposizioni:
“È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).”
Per approfondimenti sulla CU 2023 è disponibile l’apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile