
Il Decreto Milleproroghe ha ufficialmente rinviato l’entrata in vigore della riforma dello sport al 1 luglio 2023, con importanti novità sui compensi per tecnici e istruttori
Premessa
Il C.d.M. ha approvato il 7 luglio 2022 un D. Lgs. per il lavoro sportivo, modificando il D. Lgs. 36/2021, uno dei decreti attuativi della riforma dello sport prevista dall’art. 5 legge 86/2019 , che conteneva misure di semplificazione e di contenimento dei costi, per le prestazioni professionali, al fine di rendere l’impatto della riforma più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche.
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2022 (D. Lgs. 163/2022) e sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio 2023. La versione iniziale del Milleproroghe entrata in vigore il 1 gennaio prevedeva il differimento dal 1 gennaio al 1 luglio 2023 del termine iniziale di applicazione del decreto 36/2021.
La legge di conversione ha chiarito che, sebbene in presenza di due diverse leggi in materia sportiva, l’ammontare complessivo dei compensi esenti per il 2023 è fissata in euro 15.000.
La soglia complessiva per il 2023
Come detto, la soglia complessiva per i compensi esenti sarà pari ad euro 15.000 per l’anno 2023. In particolare, nell’art. 51 del d. lgs. 36/2021 comma 1 bis si stabilisce che:
“Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”
Questo correttivo si è reso necessario per evitare che la coesistenza nell’anno di due diversi regimi fiscali potesse portare incomprensioni o errori nella quantificazione dei compensi per tecnici ed istruttori in presenza di due diverse franchigie.
In termini pratici, il collaboratore sportivo che fino al 30 giugno 2023 percepisca compensi esenti per 10.000 euro, nel prosieguo dell’anno potrà cumulare al massimo ulteriori 5.000 di compensi che non concorrono alla formazione del reddito. Oppure, ad esempio, se avrà percepito fino al 30 giugno 2023 compensi sportivi quali redditi diversi per un totale di euro 5.000, potrà per il residuo periodo di imposta, percepire in fascia esente come reddito da lavoro sportivo ulteriori 10.000 euro. Qualora abbia percepito invece più di 10.000 euro nel primo semestre dell’anno, subendo le ritenute sull’eccedenza, potrà fruire di un’aggiuntiva quota imponibile nel secondo trimestre 2023 di 5.000 euro.
È confermata l’abrogazione dell’art. 67 co.1 lett.m) per il settore sportivo, incompatibile con la nuova disciplina. Il decreto ha dunque l’effetto di posticipare tale abrogazione di sei mesi, non intervenendo ulteriormente (e salvo ulteriori rinvii e/o modifiche).
L’unico dubbio ancora in essere riguarda l’aspetto contributivo. In attesa di circolari e chiarimenti, l’interpretazione più attendibile porterebbe a pensare che i redditi erogati fino al 30 giugno non vadano ad intaccare la disciplina in vigore dal 1 luglio e quindi l’esenzione dovrebbe essere calcolata solo sui 5.000 euro del secondo semestre, non andando ad intaccare quelli corrisposti fino al 30 giugno.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile