
Scopriamo le nuove regole per l’auto in uso promiscuo e i vantaggi per i veicoli elettrici
La Circolare n. 10 del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate porta importanti chiarimenti sulla tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Questo aggiornamento arriva in seguito alle significative modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto Legge n. 19/2025 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2025). È fondamentale comprendere queste nuove regole per la gestione del fringe benefit auto aziendale 2025.
La disciplina attuale del fringe benefit auto (fino al 31 dicembre 2024)
L’Agenzia delle Entrate riepiloga la normativa pre-esistente, basata sull’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, che fino al 31 dicembre 2024 prevedeva:
- Per i veicoli (auto, moto, ciclomotori) di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, il fringe benefit è calcolato sul 25% di 15.000 km (costo chilometrico ACI), al netto di eventuali somme trattenute al dipendente. Percentuali più alte sono previste per veicoli con maggiori emissioni di CO2.
- Per i veicoli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, si applica la disciplina in vigore al 31 dicembre 2019.
Le nuove regole per la tassazione delle auto aziendali dal 1° gennaio 2025: il fringe benefit aumenta (con eccezioni)!
L’articolo 1, comma 48, della Legge di Bilancio 2025 rivoluziona il calcolo del fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione (auto, moto, ciclomotori) concessi in uso promiscuo. Questa è una delle principali novità sulla tassazione auto aziendali 2025.
Ecco le novità:
- Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit sale al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km (calcolato sul costo chilometrico ACI), al netto di eventuali trattenute.
- Eccezioni virtuose: questa percentuale si riduce notevolmente per i veicoli a basse emissioni, incentivando l’adozione di veicoli più ecologici:
- 10% per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria. Questo rende il fringe benefit auto elettriche 2025 estremamente vantaggioso.
- 20% per i veicoli ibridi plug-in.
A quali veicoli si applica la nuova disciplina del fringe benefit auto 2025?
La nuova normativa si applica ai veicoli che soddisfano congiuntamente i seguenti tre requisiti, tutti a partire dal 1° gennaio 2025:
- Immatricolazione: Il veicolo deve essere stato immatricolato dal 1° gennaio 2025.
- Contratto: Il contratto di concessione in uso promiscuo deve essere stato stipulato dal 1° gennaio 2025.
- Assegnazione: Il veicolo deve essere stato assegnato al dipendente dal 1° gennaio 2025.
L’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto già chiarito in precedenza nella risoluzione n. 46/E del 2020, sottolinea che la concessione in uso promiscuo non è un atto unilaterale. Richiede l’accettazione del lavoratore, che si formalizza con la sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte di datore di lavoro e dipendente, e con la consegna effettiva del bene.
Pertanto, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione è cruciale per definire i “contratti stipulati dal 1° gennaio 2025”. Inoltre, seguendo il principio di cassa (il benefit si percepisce quando entra nella sfera patrimoniale del dipendente), la nuova disposizione si applica solo ai veicoli effettivamente assegnati a partire da questa data.
Il periodo transitorio del fringe benefit auto aziendale: cosa succede ai “vecchi” contratti e ordini?
Per garantire una transizione graduale verso gli obiettivi energetici, il Decreto Legge n. 19/2025 (articolo 6, comma 2-bis) introduce un’importante disciplina transitoria per le auto aziendali. Questa si applica ai veicoli che non rientrano nelle nuove regole del comma 48 della Legge di Bilancio 2025.
In pratica, viene inserito il nuovo comma 48-bis, che stabilisce il mantenimento della vecchia disciplina (in vigore al 31 dicembre 2024) per due categorie di veicoli:
- Quelli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.
- Quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina transitoria
La Circolare fornisce dettagli cruciali per l’applicazione delle nuove regole sulle auto aziendali:
- Il comma 48-bis fa riferimento alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo, non alla stipula del contratto. Ciò significa che la data di consegna effettiva del veicolo al dipendente è il momento rilevante.
- Per i veicoli immatricolati, con contratto e consegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica il vecchio regime di tassazione fino alla scadenza naturale del contratto.
- Il regime precedente trova applicazione anche se i veicoli sono stati ordinati entro il 31 dicembre 2024 e la consegna avviene tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. Resta comunque necessario che, in questo periodo, siano soddisfatti i requisiti di immatricolazione e stipula del contratto.
Un’eccezione importante: Se un veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 viene immatricolato, contrattualizzato e consegnato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, e rientra per le sue caratteristiche nelle agevolazioni per i veicoli elettrici/ibridi plug-in previste dal nuovo comma 48 della Legge di Bilancio 2025, allora si applica la disciplina più favorevole. Questo perché i requisiti per accedere alla nuova agevolazione si sono comunque verificati nel 2025, rendendo le auto elettriche ancora più convenienti come fringe benefit.
Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo: attenzione ai dettagli!
La Circolare chiarisce anche due casistiche specifiche fondamentali per la gestione delle flotte aziendali e del fringe benefit auto aziendale:
- Proroga del contratto: Se un contratto di assegnazione viene prorogato, si continua ad applicare la disciplina fiscale del contratto originale, a patto che i requisiti iniziali fossero stati rispettati.
- Riassegnazione a un nuovo dipendente: Se lo stesso veicolo viene assegnato a un nuovo dipendente con un nuovo contratto, si applica la disciplina fiscale vigente al momento della riassegnazione del mezzo.
Un ultimo appunto: al di fuori di queste casistiche specifiche illustrate dalla Circolare, per la determinazione del fringe benefit si ricorre al criterio generale del “valore normale”, di cui all’articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile