Dipendente che beneficia di un'auto aziendale elettrica, nuove regole fringe benefit
Le nuove regole sul fringe benefit auto aziendale incentivano sempre più l’adozione di veicoli elettrici.

Scopriamo le nuove regole per l’auto in uso promiscuo e i vantaggi per i veicoli elettrici

La Circolare n. 10 del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate porta importanti chiarimenti sulla tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Questo aggiornamento arriva in seguito alle significative modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto Legge n. 19/2025 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2025). È fondamentale comprendere queste nuove regole per la gestione del fringe benefit auto aziendale 2025.


La disciplina attuale del fringe benefit auto (fino al 31 dicembre 2024)

L’Agenzia delle Entrate riepiloga la normativa pre-esistente, basata sull’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, che fino al 31 dicembre 2024 prevedeva:


Le nuove regole per la tassazione delle auto aziendali dal 1° gennaio 2025: il fringe benefit aumenta (con eccezioni)!

L’articolo 1, comma 48, della Legge di Bilancio 2025 rivoluziona il calcolo del fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione (auto, moto, ciclomotori) concessi in uso promiscuo. Questa è una delle principali novità sulla tassazione auto aziendali 2025.

Ecco le novità:


A quali veicoli si applica la nuova disciplina del fringe benefit auto 2025?

La nuova normativa si applica ai veicoli che soddisfano congiuntamente i seguenti tre requisiti, tutti a partire dal 1° gennaio 2025:

  1. Immatricolazione: Il veicolo deve essere stato immatricolato dal 1° gennaio 2025.
  2. Contratto: Il contratto di concessione in uso promiscuo deve essere stato stipulato dal 1° gennaio 2025.
  3. Assegnazione: Il veicolo deve essere stato assegnato al dipendente dal 1° gennaio 2025.

L’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto già chiarito in precedenza nella risoluzione n. 46/E del 2020, sottolinea che la concessione in uso promiscuo non è un atto unilaterale. Richiede l’accettazione del lavoratore, che si formalizza con la sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte di datore di lavoro e dipendente, e con la consegna effettiva del bene.

Pertanto, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione è cruciale per definire i “contratti stipulati dal 1° gennaio 2025”. Inoltre, seguendo il principio di cassa (il benefit si percepisce quando entra nella sfera patrimoniale del dipendente), la nuova disposizione si applica solo ai veicoli effettivamente assegnati a partire da questa data.


Il periodo transitorio del fringe benefit auto aziendale: cosa succede ai “vecchi” contratti e ordini?

Per garantire una transizione graduale verso gli obiettivi energetici, il Decreto Legge n. 19/2025 (articolo 6, comma 2-bis) introduce un’importante disciplina transitoria per le auto aziendali. Questa si applica ai veicoli che non rientrano nelle nuove regole del comma 48 della Legge di Bilancio 2025.

In pratica, viene inserito il nuovo comma 48-bis, che stabilisce il mantenimento della vecchia disciplina (in vigore al 31 dicembre 2024) per due categorie di veicoli:


Chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina transitoria

La Circolare fornisce dettagli cruciali per l’applicazione delle nuove regole sulle auto aziendali:

Un’eccezione importante: Se un veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 viene immatricolato, contrattualizzato e consegnato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, e rientra per le sue caratteristiche nelle agevolazioni per i veicoli elettrici/ibridi plug-in previste dal nuovo comma 48 della Legge di Bilancio 2025, allora si applica la disciplina più favorevole. Questo perché i requisiti per accedere alla nuova agevolazione si sono comunque verificati nel 2025, rendendo le auto elettriche ancora più convenienti come fringe benefit.


Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo: attenzione ai dettagli!

La Circolare chiarisce anche due casistiche specifiche fondamentali per la gestione delle flotte aziendali e del fringe benefit auto aziendale:

Un ultimo appunto: al di fuori di queste casistiche specifiche illustrate dalla Circolare, per la determinazione del fringe benefit si ricorre al criterio generale del “valore normale”, di cui all’articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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