La Corte di Cassazione chiarisce che l’affidamento a un professionista non basta a dimostrare l’estraneità a comportamenti fraudolenti se manca la prova dell’effettiva vigilanza.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13358/2025, ha stabilito che l’incarico al commercialista non esonera il contribuente dalla responsabilità in caso di frode fiscale. Il contribuente deve provare di aver vigilato sugli adempimenti e dimostrare l’eventuale condotta fraudolenta del professionista.
I fatti
Il caso deciso dalla Suprema Corte trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente titolare di studio di ingegneria, cui veniva contestato l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti al fine di maturare un credito IVA da compensare indebitamente con debiti tributari.
Il contribuente si era difeso sostenendo di aver affidato ogni adempimento fiscale a un commercialista e, pertanto, di essere estraneo a qualsiasi disegno fraudolento. Tuttavia, sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione regionale avevano respinto il ricorso, ritenendo che la mera delega al professionista non fosse sufficiente a escludere la responsabilità del contribuente. Particolarmente rilevante è stato il fatto che la dichiarazione dei redditi presentata riportava già elementi che rivelavano la natura fraudolenta dell’operazione.
L’onere della prova e la culpa in vigilando
Secondo i giudici di legittimità, la responsabilità del contribuente non viene automaticamente meno per il solo fatto di aver incaricato un consulente fiscale. Al contrario, egli deve dimostrare di aver esercitato un’attività di vigilanza concreta e continuativa sull’operato del professionista e, allo stesso tempo, di provare la condotta fraudolenta del commercialista, idonea a mascherare l’illecito.
A tale proposito, la Cassazione richiama l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, che disciplina le cause di non punibilità in materia di sanzioni amministrative tributarie. La norma stabilisce che il contribuente non è punibile se prova che l’inadempimento è dovuto esclusivamente a fatto imputabile a terzi e se lo ha denunciato all’autorità giudiziaria. Tuttavia, tale esimente non opera quando il contribuente non ha vigilato sull’adempimento del mandato né ha dimostrato l’esistenza di un comportamento fraudolento del professionista.
Ne consegue che, anche in presenza di una denuncia contro il commercialista, il contribuente resta responsabile se non è in grado di provare di aver adottato controlli idonei a prevenire l’illecito.
Implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti
La pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il principio della culpa in vigilando. Il contribuente non può limitarsi a un ruolo passivo, ma deve assumere un atteggiamento attivo, verificando periodicamente il corretto adempimento degli obblighi fiscali.
Ciò significa, in termini pratici, che il contribuente deve:
- richiedere la documentazione comprovante l’invio delle dichiarazioni telematiche;
- verificare gli F24 relativi ai versamenti delle imposte;
- conservare ricevute Entratel e quietanze bancarie;
- mantenere un costante controllo sull’operato del commercialista incaricato.
Dal punto di vista operativo, queste cautele costituiscono la migliore tutela difensiva in caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Considerazioni critiche
La decisione, sebbene coerente con la tutela dell’interesse erariale, solleva alcuni interrogativi sul piano pratico. Non sempre, infatti, il contribuente ha le competenze tecniche per riconoscere comportamenti fraudolenti, soprattutto quando questi vengono mascherati con documenti apparentemente regolari, come falsi modelli F24 o ricevute telematiche contraffatte.
Tuttavia, la Corte ha voluto ribadire un principio chiaro: l’obbligo di vigilanza non può essere delegato e il contribuente deve adottare strumenti minimi di controllo. In mancanza di tali cautele, resta responsabile in concorso con il professionista, anche qualora quest’ultimo abbia agito con dolo o frode.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile