
Secondo il Tribunale di Firenze, l’opposizione rischierebbe di far scadere i termini di legge facendo perdere le agevolazioni
A seguito della sentenza 5460/2022, il Tribunale di Firenze ha sancito che, “se un condominio ha deliberato la realizzazione di interventi agevolati con le detrazioni fiscali, e nessuno ha impugnato la delibera, il singolo condomino non può opporsi all’installazione del ponteggio”. Ciò in quanto “negare il montaggio del ponteggio davanti al proprio immobile, potrebbe comportare la perdita delle agevolazioni e un danno economico a carico del condominio”.
I giudici si sono in tal modo pronunciati sul ricorso presentato da un condominio, avverso un condomino che non voleva consentire l’installazione del ponteggio per la realizzazione di lavori agevolati con il Superbonus e il bonus facciate.
L’assemblea del condominio aveva infatti deliberato la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento di parti comuni e ha sottoscritto il contratto con un’impresa. Nel contratto era prevista la cessione del credito all’impresa ed era stabilito che, in caso di mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali, il condominio avrebbe dovuto pagare tutto l’importo dei lavori all’impresa stessa.
Il direttore dei lavori ha illustrato le modalità di installazione dei ponteggi ma, al momento del montaggio, il proprietario di un immobile ad uso non abitativo, situato nel seminterrato, ha chiesto la rimozione perché il ponteggio non gli consentiva il passaggio carrabile, citando il condominio e sostenendo che, opponendosi al ponteggio, avrebbe impedito la realizzazione dei lavori e causato la perdita delle agevolazioni.
Il Tribunale di Firenze ha spiegato che, in base all’articolo 843 del Codice Civile, “il proprietario deve sempre permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, per costruire o riparare un muro o un’altra opera propria del vicino oppure comune”.
I giudici hanno aggiunto che questa norma generale può essere applicata anche alla materia condominiale e che la necessità è provata dal fatto che, per realizzare i lavori, non sembrano esserci soluzioni alternative all’installazione dei ponteggi.
Il Tribunale ha spiegato che, in base agli articoli 1136 e 1137, le delibere assembleari, approvate a maggioranza degli intervenuti, che devono rappresentare in millesimi almeno la metà del valore dell’edificio, sono obbligatorie per tutti i condomini, ricordando che per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario rispettare precise scadenze temporali (31 dicembre 2023 per il Superbonus 110% e 31 dicembre 2022 per il bonus facciate). Il contenzioso sorto tra il condominio e uno dei condòmini potrebbe far trascorrere queste scadenze perentorie. In questo caso, il condominio non avrebbe diritto alle agevolazioni e sarebbe costretto a pagare per intero i lavori realizzati dall’impresa di tasca propria.
A seguito di tali considerazioni, i giudici hanno concluso che il condomino è obbligato a consentire il montaggio del ponteggio, raccomandando che l’installazione avvenga in modo tale da consentire il passaggio del veicolo e che il ponteggio resti solo per il periodo strettamente necessario.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile