Premessa

Spesso accade che, durante l’iter di presentazione della pratica di cessione del credito da parte dei privati, gli istituti rifiutino la richiesta in virtù di alcuni vincoli. O semplicemente potrebbe non risultare conveniente vista l’incertezza derivante dall’età avanzata dei richiedenti. In simili ipotesi è legittimo chiedersi se un parente possa sostenere la spesa per un immobile non di proprietà, ad esempio per la disponibilità economica piuttosto che per un’età anagrafica meno avanzata.

La tipica situazione è quella dei genitori che sostengono la spesa per conto dei figli o viceversa. Tuttavia la risposta a tale dubbio non è così scontata e le sanzioni in caso di irregolarità obbligano i committenti a valutare attentamente il da farsi prima dell’intervento.

Quando la spesa è sostenibile da un terzo

E’ possibile allora che una terza persona sostenga le spese e ceda il credito per i lavori eseguiti su un immobile non di sua proprietà? La risposta è negativa, a meno che il richiedente che sostiene la spesa non sia un familiare convivente (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) dei proprietari dell’immobile da ristrutturare.

Tra i vari soggetti che possono beneficiare del Superbonus rientrano le persone fisiche, relativamente alle spese sostenute per interventi di efficienza energetica realizzati sulle singole unità immobiliari fino a un massimo di due (articolo 119, comma 10 del decreto legge n. 34/2020). Le persone fisiche che sostengono le spese devono, però, possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La detrazione spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Tuir (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), nonché ai conviventi di fatto (ai sensi della legge n. 76/2016), a condizione che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori (circolare n. 28/2022).
Inoltre, questi soggetti possono richiedere la detrazione solo se:

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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