L’Agenzia delle Entrate cancella l’obbligo di deposito della copia cartacea o del supporto informatico per gli atti firmati digitalmente

Per gli atti firmati digitalmente, inviati tramite posta elettronica certificata o attraverso il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, la registrazione è automatica. Cade la necessità di consegnare all’ufficio una copia cartacea o un supporto (ad esempio, Cd o Dvd) contenente la stessa copia.

L’utilizzo diffuso dei documenti elettronici ha ispirato una procedura specifica per la registrazione degli atti con firma digitale. In questi casi la richiesta di registrazione può essere fatta tramite:

La richiesta di registrazione deve contenere:

Ora, come detto, una volta effettuata la registrazione con una delle due descritte modalità, non bisogna più consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.
Al richiedente verrà dato riscontro circa l’avvenuta registrazione dell’atto oppure sulla necessità di integrare la documentazione pervenuta.

Tale possibilità non è tuttavia applicabile ai casi in cui sia già disponibile una procedura telematica per il tipo e il formato dell’atto da registrare (ad esempio, la cessione di quote di Srl o la registrazione di un contratto di locazione).

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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