Approvato in consiglio dei Ministri un decreto correttivo alla Riforma dello Sport, vengono in particolare inquadrati i ruoli del lavoratore sportivo e del volontario

Premessa

Con il decreto correttivo alla Riforma dello Sport, approvato il 28 settembre in Cdm, si fa chiarezza sulla situazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Passo importante è l’introduzione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, gestito dal Dipartimento per lo Sport, che agevolerà l’assolvimento degli adempimenti previdenziali relativi ai rapporti di lavoro degli Enti sportivi. Al Registro è inoltre consentita l’iscrizione anche alle cooperative sociali e altri enti di Terzo settore.

Chiarito infine l’inquadramento della figura del lavoratore sportivo e del volontario e la disciplina fiscale e previdenziale che prevede, tra l’altro, un accesso per gradi al nuovo quadro normativo, in un arco temporale di 5 anni, ammortizzando così i costi per le società sportive.

Le novità in materia civilistica

L’aspetto civilistico di maggior rilievo è previsto dall’articolo 1, ad integrazione dell’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 36/2021, sulle forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici, escludendo le società di persone e aggiungendo, all’elenco previsto, le cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile (lett. c) nonché gli ETS costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017, iscritti al RUNTS e che, laddove svolgano l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche (lett. c-bis).

L’articolo 1 aggiunge, con il comma 2 dell’articolo 6, che agli ETS si applicano le norme del D.Lgs. 36/2021 in riferimento all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del citato decreto, solo in quanto compatibili con il D.Lgs. 117/2017, e, per le imprese sociali, con il D.Lgs.112/2017.

In questa direzione il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore.

Le novità in materia lavorativa

La materia lavoristica è contenuta nell’articolo 13, che interviene sull’articolo 25 D.Lgs. 36/2021, il quale ha ad oggetto la definizione del lavoratore sportivo e la disciplina dell’attività di lavoro sportivo.

Alla lettera a) viene integrato il comma 1 dell’articolo 25 perché l’elenco di figure attualmente contenute (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) non potevano considerarsi esaustive. Il decreto precisa che è lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

A queste figure, alle quali si aggiungono le prestazioni di carattere amministrativo – gestionale, si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo. Le altre prestazioni (tipo custodia, pulizia, manutenzione) restano sottoposte alla disciplina generale dei rapporti di lavoro.

In tale direzione torna applicabile al lavoro sportivo l’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, che esclude la presunzione dell’applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Si consente, pertanto, la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente.

Parimenti, si presumono collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni sportive che prevedono un impegno non superiore alle 18 ore settimanali di allenamento, al netto della prestazione agonistica.

Scompaiono quindi le figure degli amatori e la possibilità di riconoscere compensi ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir. I volontari risultano essere coloro i quali non percepiscono compensi, fatto salvo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute

Ai dipendenti pubblici che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, ferma la necessità di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza. In caso si voglia retribuire la loro attività è richiesta comunque l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e si applica, se viene concessa, la disciplina prevista al comma 6 dell’articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.

La citata disciplina, sia ai fini fiscali che previdenziali è quella che sarà applicata a tutti i lavoratori sportivi autonomi. Per i primi cinque anni i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50 per cento dei compensi per lavoro sportivo.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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